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REGIME FORFETTARIO 2026

Regime forfettario e lavoro dipendente 2026: si possono avere entrambi?

In molti casi è possibile essere contemporaneamente lavoratore dipendente e titolare di partita IVA in regime forfettario. Tuttavia, per applicare il regime nel 2026 occorre controllare alcune condizioni specifiche: redditi di lavoro dipendente dell'anno precedente, eventuale cessazione del rapporto e rapporti economici con il proprio datore o ex datore di lavoro.

In questa guida
  1. Dipendente e partita IVA: sono compatibili?
  2. La soglia di 35.000 euro nel 2026
  3. Quale anno bisogna controllare?
  4. Cosa succede esattamente a 35.000 euro?
  5. Cosa succede se il rapporto di lavoro è cessato?
  6. Partita IVA e fatture al proprio datore di lavoro
  7. La regola dell'ex datore dei due anni precedenti
  8. Esempi pratici
  9. Dipendente e INPS della partita IVA
  10. Il 5% per chi è anche dipendente
  11. Cosa verificare prima di aprire la partita IVA
Sì: lavoro dipendente e regime forfettario possono convivere

Avere un contratto di lavoro dipendente non impedisce automaticamente di aprire o mantenere una partita IVA in regime forfettario. Bisogna però verificare le specifiche cause ostative previste dalla normativa.

1. Dipendente e partita IVA: sono compatibili?

Una persona può svolgere un'attività di lavoro dipendente e, contemporaneamente, esercitare un'attività professionale o d'impresa con partita IVA.

Anche il regime forfettario può essere applicabile, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti e non ricorra una causa ostativa.

Il semplice fatto di avere una busta paga, quindi, non determina automaticamente l'esclusione dal regime forfettario.

Falso mito: “Se sono dipendente non posso essere forfettario”

Non è corretto. La compatibilità deve essere verificata considerando il reddito di lavoro dipendente, la situazione del rapporto di lavoro e gli eventuali rapporti economici tra la nuova attività e il datore o ex datore di lavoro.

2. La soglia di 35.000 euro nel 2026

Per l'accesso o la permanenza nel regime forfettario nel 2026, assume particolare importanza la causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati percepiti nell'anno precedente.

Per il 2026 la soglia da considerare è pari a 35.000 euro.

Attenzione: 35.000 euro non è il limite di fatturato del forfettario

Si tratta di una soglia riferita ai redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevanti ai fini della specifica causa ostativa. È quindi distinta dal limite di ricavi o compensi previsto per l'applicazione del regime forfettario.

3. Quale anno bisogna controllare?

La verifica viene effettuata guardando ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'anno precedente.

Di conseguenza, per verificare l'applicabilità del regime forfettario nel 2026 occorre, in linea generale, controllare i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025.

Esempio

Un contribuente vuole applicare il regime forfettario nel 2026 e nel 2025 ha percepito 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente.

Sotto il profilo della sola soglia dei redditi di lavoro dipendente, l'importo non supera il limite di 35.000 euro. Restano naturalmente da verificare tutti gli altri requisiti e le altre cause ostative.

4. Cosa succede esattamente a 35.000 euro?

La causa ostativa riguarda i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti 35.000 euro.

30.000 €

La soglia non è superata.

35.000 €

La soglia non è ecceduta.

36.000 €

La soglia è superata e deve essere verificata l'applicazione della causa ostativa, tenendo conto anche dell'eventuale cessazione del rapporto.

Non confondere reddito e RAL

La verifica fiscale deve essere effettuata sul reddito rilevante secondo la normativa e la documentazione fiscale, non utilizzando automaticamente come dato la sola RAL indicata nel contratto di lavoro.

5. Cosa succede se il rapporto di lavoro è cessato?

La normativa prevede che la verifica della soglia dei redditi di lavoro dipendente sia irrilevante quando il rapporto di lavoro è cessato.

Questo punto deve però essere applicato alla situazione concreta. In presenza di ulteriori rapporti di lavoro, pensioni, redditi assimilati o altre circostanze rilevanti, non è prudente concludere automaticamente che la soglia non debba essere verificata.

La cessazione va verificata, non soltanto dichiarata

Prima di applicare il regime forfettario è opportuno ricostruire la posizione del contribuente e verificare quali rapporti e redditi risultino effettivamente presenti.

6. Partita IVA e fatture al proprio datore di lavoro

Esiste una seconda regola, distinta dalla soglia dei 35.000 euro, che riguarda i rapporti tra l'attività in partita IVA e il datore di lavoro.

Il regime forfettario presenta infatti una causa ostativa quando l'attività viene esercitata prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale oppure di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a esso, secondo quanto previsto dalla normativa.

Falso mito: “Se resto sotto 35.000 euro posso sempre fatturare al mio datore”

No. La soglia dei redditi di lavoro dipendente e la causa ostativa relativa al datore di lavoro sono due controlli differenti. Superare il primo controllo non significa automaticamente superare anche il secondo.

7. La regola dell'ex datore dei due anni precedenti

La causa ostativa non riguarda soltanto il datore di lavoro attuale. La normativa considera anche i datori di lavoro con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, oltre ai soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.

La finalità è evitare che un rapporto sostanzialmente riconducibile al lavoro dipendente venga semplicemente trasformato in attività autonoma in regime forfettario.

Esempio pratico

Un lavoratore lascia il proprio datore di lavoro e apre una partita IVA. Se la nuova attività viene svolta prevalentemente nei confronti dello stesso ex datore, la situazione deve essere esaminata con particolare attenzione prima di applicare il regime forfettario.

La parola “prevalentemente” è importante: non si tratta di un divieto assoluto di emettere qualsiasi fattura verso un datore o ex datore. Occorre verificare se l'attività sia esercitata prevalentemente nei suoi confronti secondo le regole applicabili.

8. Esempi pratici

Caso A — Dipendente con 28.000 €

Nel 2025 percepisce 28.000 euro di reddito di lavoro dipendente e nel 2026 vuole svolgere anche un'attività autonoma. La soglia di 35.000 euro, da sola, non impedisce l'applicazione del forfettario. Vanno verificati gli altri requisiti.

Caso B — Dipendente con 35.000 €

Il reddito rilevante è esattamente pari alla soglia. Poiché la causa ostativa fa riferimento a redditi eccedenti 35.000 euro, il limite non risulta superato per questo solo motivo.

Caso C — Dipendente con 40.000 €

Se il rapporto prosegue, il superamento della soglia deve essere considerato ai fini dell'applicazione del regime forfettario nel 2026.

Caso D — Rapporto cessato

Il contribuente ha percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente superiori alla soglia, ma il rapporto è cessato. Occorre verificare concretamente l'operatività dell'eccezione e l'eventuale presenza di altri rapporti o redditi rilevanti.

Caso E — Attività verso l'ex datore

Il contribuente apre partita IVA dopo la cessazione e lavora prevalentemente per l'ex datore. In questo caso non basta analizzare la soglia dei 35.000 euro: deve essere verificata anche la specifica causa ostativa relativa all'ex datore.

9. Dipendente e INPS della partita IVA

La presenza di un lavoro dipendente non consente di determinare automaticamente quali contributi saranno dovuti sulla partita IVA. L'inquadramento previdenziale dipende anche dal tipo di attività esercitata e dalla posizione concreta del contribuente.

Un professionista, un artigiano e un commerciante possono essere soggetti a regole previdenziali differenti. Inoltre, la presenza di altra copertura previdenziale può incidere in modo diverso a seconda della gestione interessata.

Il calcolo INPS va fatto separatamente

Non bisogna applicare automaticamente il 26,07% della Gestione Separata a chiunque abbia una partita IVA forfettaria. Prima deve essere individuato il corretto inquadramento previdenziale.

Per gli approfondimenti consulta la nostra guida dedicata ai contributi INPS nel regime forfettario 2026 .

10. Il 5% per chi è anche dipendente

Essere lavoratore dipendente non attribuisce automaticamente il diritto all'imposta sostitutiva ridotta del 5% e, allo stesso modo, non la esclude automaticamente in ogni situazione.

Per applicare l'aliquota del 5% prevista per determinate nuove attività devono essere verificati separatamente i relativi requisiti. Particolare attenzione va posta alla regola secondo cui la nuova attività non deve costituire, nei casi previsti dalla normativa, una mera prosecuzione dell'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Abbiamo approfondito questi requisiti nella guida Regime forfettario al 5%: chi può utilizzarlo e per quanto tempo .

11. Cosa verificare prima di aprire la partita IVA

Per un lavoratore dipendente che vuole aprire una partita IVA in regime forfettario è opportuno controllare almeno:

1. Redditi dell'anno precedente

Verificare l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati rilevanti.

2. Stato del rapporto

Controllare se il rapporto di lavoro prosegue oppure è cessato.

3. Clienti della nuova attività

Verificare l'eventuale prevalenza verso datore o ex datore di lavoro e soggetti a essi riconducibili.

4. Requisiti generali del forfettario

La compatibilità con il lavoro dipendente è soltanto uno dei controlli necessari.

5. Previdenza

Individuare correttamente la gestione previdenziale collegata alla nuova attività.

6. Aliquota del 5% o del 15%

Verificare separatamente se esistono i requisiti per l'aliquota ridotta prevista per le nuove attività.

Sei dipendente e vuoi aprire una partita IVA?

Lo Studio Sirianni può verificare preventivamente la compatibilità con il regime forfettario, i redditi dell'anno precedente, gli eventuali rapporti con il datore o ex datore di lavoro, l'inquadramento previdenziale e il carico fiscale previsto.

La consulenza può essere svolta presso lo Studio a Lamezia Terme oppure da remoto tramite Google Meet o Zoom.

Richiedi una consulenza

Le informazioni contenute nella presente guida hanno carattere generale e divulgativo. Requisiti, cause ostative, rapporti di lavoro, inquadramento previdenziale e applicabilità del regime devono essere verificati sulla situazione concreta del contribuente e sulla normativa vigente nel periodo interessato.