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REGIME FORFETTARIO E SOCIETÀ

Regime forfettario e SRL: si possono avere entrambi?

Possedere una partecipazione in una SRL non comporta automaticamente l'esclusione dal regime forfettario. La compatibilità dipende soprattutto dal controllo diretto o indiretto della società e dall'attività economica svolta dalla SRL rispetto a quella esercitata individualmente.

In questa guida
  1. Si può essere forfettari e soci di una SRL?
  2. La regola prevista per le SRL
  3. Cosa significa controllo diretto o indiretto?
  4. Conta la percentuale della quota?
  5. Quando le attività sono riconducibili?
  6. Forfettario che fattura alla propria SRL
  7. Socio e amministratore di SRL
  8. Esempi pratici
  9. Differenza tra SRL e SNC/SAS
  10. Cosa verificare prima di applicare il forfettario
Possedere quote di una SRL non significa automaticamente perdere il forfettario

La partecipazione in una società a responsabilità limitata deve essere analizzata considerando la situazione concreta. Per la specifica causa ostativa prevista per le SRL assumono rilievo sia il controllo della società sia la riconducibilità delle attività economiche esercitate.

1. Si può essere forfettari e soci di una SRL?

In determinate situazioni sì. La normativa non stabilisce un divieto generale per chiunque possieda una partecipazione in una SRL.

Per le società a responsabilità limitata occorre verificare la causa ostativa relativa ai soggetti che controllano direttamente o indirettamente una SRL che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.

Falso mito: “Se possiedo anche una sola quota di SRL non posso essere forfettario”

Non è corretto. La semplice esistenza di una partecipazione in una SRL non determina, da sola, l'esclusione automatica dal regime. Occorre verificare gli ulteriori elementi richiesti dalla normativa.

2. La regola prevista per le SRL

Nell'analisi della causa ostativa relativa alle SRL bisogna distinguere due elementi fondamentali:

1. Controllo

Il contribuente deve controllare direttamente o indirettamente la società.

2. Attività riconducibile

La SRL deve esercitare un'attività economica direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dal contribuente in forma individuale.

I due elementi non vanno confusi

Non basta osservare soltanto la percentuale posseduta nella società e non basta confrontare superficialmente i codici ATECO. La verifica deve riguardare sia il controllo sia il rapporto concreto tra le attività esercitate.

3. Cosa significa controllo diretto o indiretto?

Il concetto di controllo non deve essere ridotto alla sola domanda “possiedo più del 50% delle quote?”.

La verifica deve essere effettuata considerando le regole civilistiche sul controllo societario e, ai fini della specifica causa ostativa del regime forfettario, anche le situazioni di controllo indiretto rilevanti secondo la disciplina applicabile.

Per questo motivo possono assumere importanza non soltanto la quota formalmente intestata al contribuente, ma anche i rapporti attraverso i quali viene esercitato il controllo della società.

Attenzione ai rapporti familiari

Nella verifica del controllo indiretto possono assumere rilievo anche partecipazioni e rapporti riferibili a familiari nei casi considerati dalla disciplina fiscale. Una struttura partecipativa familiare deve quindi essere esaminata nel suo complesso e non soltanto leggendo la percentuale intestata al singolo contribuente.

4. Conta la percentuale della quota?

La percentuale posseduta è certamente un elemento importante, ma non esiste una regola corretta secondo cui ogni quota inferiore al 50% sia sempre compatibile oppure ogni quota pari o superiore al 50% determini automaticamente, da sola, l'esclusione.

Partecipazione di minoranza

Una partecipazione minoritaria senza controllo non determina automaticamente la specifica causa ostativa prevista per le SRL, ferma restando la verifica complessiva della situazione.

Partecipazione maggioritaria

Una partecipazione che attribuisce il controllo rende necessario verificare anche il secondo elemento: la riconducibilità dell'attività della SRL a quella individuale.

Partecipazione al 50%

Non deve essere trattata con automatismi. Statuto, diritti di voto, rapporti tra soci e ulteriori circostanze possono incidere sulla verifica del controllo.

5. Quando le attività sono riconducibili?

Il secondo elemento riguarda il rapporto tra l'attività esercitata individualmente dal contribuente e quella svolta dalla SRL controllata.

La verifica non dovrebbe limitarsi alla semplice lettura formale dei codici ATECO. Occorre analizzare l'attività effettivamente svolta e i rapporti economici esistenti.

Esempio concettuale

Un contribuente controlla una SRL e svolge contemporaneamente un'attività individuale. Se le due attività operano nello stesso ambito economico e tra il contribuente e la società esistono rapporti che rendono concretamente riconducibile l'una all'altra, la causa ostativa deve essere attentamente verificata.

Al contrario, quando le attività sono realmente differenti e non risultano direttamente o indirettamente riconducibili, la sola partecipazione di controllo non consente di concludere automaticamente che il regime forfettario sia precluso.

6. Forfettario che fattura alla propria SRL

Particolare attenzione è necessaria quando il contribuente in regime forfettario emette fatture nei confronti della SRL partecipata.

La presenza di operazioni tra l'attività individuale e la società può essere un elemento importante nell'analisi della riconducibilità delle attività e deve essere valutata insieme alla posizione di controllo e alla natura effettiva delle prestazioni.

Falso mito: “Basta usare due codici ATECO diversi”

Non è prudente. La valutazione non può essere costruita soltanto attribuendo formalmente codici ATECO differenti alle due attività. Conta la realtà economica delle attività e dei rapporti intercorrenti tra contribuente e società.

7. Socio e amministratore di SRL

Essere amministratore di una SRL e possederne una partecipazione non costituisce, di per sé e isolatamente, una risposta alla domanda sulla compatibilità con il regime forfettario.

Occorre distinguere il ruolo di amministratore dalla partecipazione societaria e verificare separatamente il controllo, l'attività svolta dalla società, l'attività individuale e gli eventuali rapporti economici tra le due posizioni.

La qualifica formale non basta

“Sono amministratore”, “sono socio” oppure “possiedo il 50%” sono informazioni importanti, ma da sole non permettono sempre di stabilire se la causa ostativa sia applicabile.

8. Esempi pratici

Caso A — Quota del 10% senza controllo

Il contribuente possiede una partecipazione minoritaria in una SRL senza esercitarne il controllo. La semplice partecipazione non comporta automaticamente l'esclusione dal forfettario per la specifica causa ostativa relativa alle SRL.

Caso B — Controllo e attività riconducibile

Il contribuente controlla la SRL e l'attività della società è direttamente o indirettamente riconducibile a quella esercitata individualmente. È la situazione nella quale la causa ostativa deve essere valutata con particolare attenzione.

Caso C — Controllo ma attività realmente differente

Il contribuente controlla una SRL che svolge un'attività economicamente diversa e non riconducibile a quella individuale. Il solo controllo non consente, isolatamente, di concludere che operi la specifica causa ostativa.

Caso D — Quota del 50%

Non è corretto dare una risposta automatica basandosi esclusivamente sulla percentuale. Occorre verificare concretamente se sussista il controllo e, successivamente, l'eventuale riconducibilità delle attività.

Caso E — Quote distribuite in famiglia

La partecipazione formalmente intestata al contribuente non deve necessariamente essere analizzata isolatamente. La struttura partecipativa e gli eventuali rapporti di controllo indiretto richiedono una verifica specifica.

9. Differenza tra SRL e SNC/SAS

È importante non applicare alle società di persone lo stesso ragionamento utilizzato per le SRL.

La disciplina del regime forfettario prevede infatti una causa ostativa distinta per chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.

Per SNC e SAS, quindi, non bisogna partire dal test “controllo + attività riconducibile” previsto per le SRL. La partecipazione deve essere analizzata secondo la specifica disciplina prevista per tali soggetti.

Falso mito: “SRL, SNC e SAS seguono tutte la stessa regola”

No. La normativa distingue la partecipazione in società di persone dalla causa ostativa relativa al controllo di SRL con attività riconducibile. Confondere i due casi può portare a conclusioni errate.

10. Cosa verificare prima di applicare il forfettario

1. Tipo di società

SRL, SNC, SAS, associazione professionale o altra forma societaria.

2. Percentuale e diritti

Verificare quote, diritti di voto, statuto e rapporti tra i soci.

3. Controllo diretto o indiretto

Stabilire se il contribuente esercita effettivamente il controllo rilevante ai fini della disciplina.

4. Attività effettive

Confrontare ciò che svolge realmente il contribuente con ciò che svolge la società.

5. Rapporti economici

Verificare fatture, prestazioni e altri rapporti tra attività individuale e società.

6. Altre cause ostative

La verifica della partecipazione societaria è soltanto uno dei controlli necessari per applicare il regime forfettario.

La verifica va fatta prima, non dopo

Quando partita IVA individuale e partecipazioni societarie convivono, è opportuno verificare preventivamente la struttura. La risposta raramente può essere ricavata dalla sola percentuale della quota.

Hai una SRL e vuoi utilizzare il regime forfettario?

Lo Studio Sirianni può verificare la partecipazione societaria, il controllo diretto o indiretto, le attività esercitate e gli eventuali rapporti economici tra partita IVA e società, per valutare preventivamente la compatibilità con il regime forfettario.

La consulenza può essere svolta presso lo Studio a Lamezia Terme oppure da remoto tramite Google Meet o Zoom.

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Le informazioni contenute nella presente guida hanno carattere generale e divulgativo. Partecipazioni, controllo societario, riconducibilità delle attività e cause ostative devono essere verificati sulla situazione concreta del contribuente e sulla normativa vigente nel periodo interessato.